Come previsto dalla Legge provinciale n. 13/1977, presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un Comitato di gestione che dura in carica tre anni.
I comitati di gestione, sono così composti:
nelle scuole dell’infanzia con una o due sezioni: un rappresentante del personale non insegnante, due rappresentanti degli insegnanti, cinque rappresentanti dei genitori, due rappresentanti designati dal comune e un rappresentante dell'ente gestore della scuola;
nelle scuole dell’infanzia con tre o più sezioni: un rappresentante del personale non insegnante, tre rappresentanti degli insegnanti, sei rappresentanti dei genitori, due rappresentanti designati dal comune e un rappresentante dell'ente gestore della scuola.
Il Comitato di gestione definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, vigila sul funzionamento del servizio di mensa e delibera sui seguenti argomenti: orari, calendari, anche speciali e iscrizioni.
Il Comitato di gestione può fare proposte sui seguenti argomenti: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali, contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole, altre questioni riguardanti l'attività didattica. Fa inoltre proposte al collegio del personale sulla determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e di organizzazione dell'attività medesima.