Informazioni ambientali
Contenuto dell'obbligo
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
- Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
- Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
- Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
- Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
- Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
- Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
- Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Riferimenti normativi
Art. 40, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm
L.R. 29.10.2014, n. 10
Art. 40, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm
L.R. 29.10.2014, n. 10
Applicabilità
L'obbligo di pubblicazione della presente sezione non trova applicazione nell'ordinamento locale
Pubblicato il: Mercoledì, 19 Giugno 2019 - Ultima modifica: Giovedì, 21 Maggio 2020